RIFORMA DELLO SPORT: Pubblicato con il D.Lgs 120/2023 il correttivo
Sulla Gazzetta Ufficiale del 29/08/2023 è stato pubblicato, dopo lunga attesa il D.Lgs n.120 arrecante le correzioni ali D.Lgs nn.36-37-38-39 e 40/2021.
Il decreto conferma quasi totalmente il contenuto della bozza circolata a fine luglio ed introduce definitivamente le nuove norme che regoleranno i rapporti di lavoro sportivo e gestionale/amministrativo.
La riforma come noto stabilisce che molteplici comunicazioni dovranno essere effettuate dalle Società Sportive direttamente attraverso il RAS, il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Le società sportive e le associazioni sportive dilettantistiche saranno inoltre tenute ad effettuare entro il 31/12/2023 l’aggiornamento dei propri statuti secondo i criteri già introdotti nell’art.7 del D.Lgs. 36/2021, che stabilisce espressamente che le ASD/SSD devono costituirsi per atto scritto nel quale, oltre all’indicazione della sede legale, devono essere espressamente previsti:
a) – la denominazione;
b) – l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza dell’attività sportiva dilettantistica;
b-bis) – la possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lett. b), che abbiano carattere secondario e strumenta/e rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con DPCM o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport; il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui sopra comporta la cancellazione d’ufficio dal RNASD (art. 9 del D. Lgs. n. 39/21};
c)-l’attribuzione della rappresentanza legale dell’ASD;
d)-l’assenza di fini di lucro così come previsto dal successivo art. 8 del D. Lgs. n. 39;
e)- le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le SSD che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
f) -l’obbligo di redazione di rendiconti economici-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli Organi statutari;
g) -le modalità di scioglimento dell’Associazione;
h) -l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle ASD/SSD.
Come previsto dalla lett. d) sopra riportata, necessita che nello statuto sia espressamente indicato che la ASD/SSD non ha fine di lucro. A tale riguardo, l’art. 8 del Decreto n. 39/21 stabilisce che le ASD devono destinare utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio; è quindi vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali.
Se, invece, trattasi di SSD, queste sono disciplinate dalle norme del Codice Civile riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata, ma rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento (comma 1-ter dell’art. 7). Le SSD possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate in precedenza, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci. Inoltre, per le SSD è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato (comma 3-bis dell’art. 8 del Decreto n. 36/21).
In merito alla devoluzione del patrimonio – lett. h)-dovranno essere previste, in caso di scioglimento o estinzione, le modalità della devoluzione. Qualora si tratti di enti con la doppia qualifica di enti sportivi e di enti del Terzo Settore, la devoluzione del patrimonio dovrà essere effettuata a favore di altri enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità sportive.
E’ estremamente importante sottolineare che le ASD e le SSD devono uniformare i propri statuti alle disposizioni sopra riportate entro il 31 dicembre 2023, a pena di cancellazione dal Registro con conseguente perdita della qualifica e relativi benefici. Per quanto concerne gli enti di nuova costituzione risulterà inammissibile l’iscrizione al Registro qualora presentassero uno statuto in contrasto con le nuove norme.
Per effetto dell’art. 12, comma 2-bis, del Decreto n. 36/21, le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del Decreto n. 36/21.