Disposizioni in materia di verifica del possesso della Carta Verde Green Pass

In riferimento al controllo sulla validità delle certificazioni verdi COVID 19, in base all’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105.

Inoltre, in base all’articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla legge 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127, relativamente al controllo sulla validità delle certificazioni verdi per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, od anche di formazione o di volontariato, si rammenta che l’onere della verifica spetta al datore di lavoro.